Chi paga quando si ammala la colf? Cosa dice la legge: meglio fare chiarezza

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Con l’inverno e le influenze stagionali può capitare che ci si ammali non solo in famiglia ma anche sul luogo di lavoro tuttavia, nel caso di colf e badanti, l’aspetto retributivo potrebbe essere un po’ confuso.

Capire a chi spetta il pagamento dei giorni di malattia dei collaboratori domestici può aiutare sia i lavoratori che i datori di lavoro a mantenere una linea professionale che rispetti le normative legali già chiare e presenti in Italia, ecco cosa dice la legge.

Prima di capire a chi spetti effettivamente il pagamento delle giornate di malattia delle colf è bene conoscere le norme comprese nel Ccnl del settore in merito alle giornate retribuite, al diritto di conservazione del posto di lavoro, alla tutela economica ed alla necessità di un certificato medico.

Per quest’ultimo aspetto infatti è importante distinguere l’eventualità in cui si abbia una collaborazione con una badante convivente dal contratto di collaborazione in cui non è compresa la convivenza. Per i lavoratori conviventi infatti il certificato medico non è obbligatorio a meno che la malattia non sia cominciata durante l’assenza della badante per ferie o per permessi.

In caso di collaboratrici domestiche non conviventi invece si presenta la necessità di avere un certificato medico in cui non solo si attesta la condizione di salute precaria del lavoratore, ma in cui deve anche essere presente la prognosi ed il tempo necessario per il riposo. In entrambi i casi i certificati devono essere inviati al datore di lavoro a mano o tramite raccomandata entro e non oltre 2 giorni dal rilascio.

Chi paga se si ammala la badante

Secondo il Ccnl di riferimento il pagamento in caso di malattia dei collaboratori domestici spetta esclusivamente al datore di lavoro, a differenza degli altri lavoratori dipendenti le cui retribuzioni vengono affidate quasi totalmente all’INPS.

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Le distinzioni in merito ai giorni di malattia consentiti variano a seconda dell’anzianità del rapporto di lavoro, infatti:

  • in caso di anzianità di servizio entro i 6 mesi la retribuzione globale spetta per un massimo di 8 giorni e si può mantenere il proprio lavoro per legge (periodo di comporto) per un lasso di tempo non superiore a 10 giorni
  • in caso di anzianità di servizio dai 6 mesi ed i due anni si ha diritto a 10 giorni di malattia ed un periodo di comporto di 45 giorni
  • in caso di anzianità di servizio che va oltre i due anni i collaboratori hanno diritto ad un periodo di comporto di 180 giorni e 15 giorni di calendario di malattia retribuita.