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Pignoramento stipendio, conto e casa, quali sono i nuovi limiti aggiornati

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Il pignoramento è una procedura di certo poco piacevole da ricevere, anche perché si viene espropriati dei beni in maniera coattiva fino al raggiungimento della somma non pagata.

Tale intervento, disciplinato dall’articolo 492 c.p.c. viene svolto sia nel caso in cui il debitore non voglia onorare il proprio debito, sia nel caso in cui si trovi effettivamente in gravi condizioni economiche, ecco perché sono stati imposti nuovi limiti.

Il 2023 ha portato con sé dei cambiamenti piuttosto importanti dal punto di vista economico, infatti a causa dell’inflazione che nel 2022 ha raggiunto massimi storici, sono stati innalzati gli assegni sociali, sui quali si basano un numero molto elevato di calcoli burocratici. Ad esempio per rimanere in materia di pignoramenti il valore dell’assegno sociale stabilisce un limite ben preciso oltre al quale non si può operare un pignoramento.

L’atto di espropriazione forzata avviene nel momento in cui la situazione debitoria di una persona diventa critica ed il soggetto si rifiuta o non riesce più a pagare per sistemare la propria situazione. In questi casi, previa autorizzazione del Giudice, si potrà procedere con il pignoramento mobiliare, immobiliare o dei crediti del debitore.

Per riuscire a ripagare un creditore infatti il debitore potrebbe arrivare a perdere beni facilmente liquidabili, come mobili o gioielli, ma anche immobili (con limitazioni) e parte dello stipendio o della pensione ricevuta.

Quali sono le novità sul pignoramento

Generalmente la prima cosa che viene pignorata è lo stipendio o la pensione, tuttavia è importante sapere che al debitore deve essere sempre garantita la sussistenza, ecco perché non può superare il doppio del valore dell’assegno sociale, che è stato alzato a 503,27 euro, quindi nonostante il pignoramento il debitore deve sempre poter contare su 1.006,24 euro.

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Per quanto riguarda la pensione invece è importante fare una distinzione sul creditore:

  • nel caso in cui il creditore sia un privato si può detrarre solo un quinto calcolato sulla somma eccedente ai 1.006,24 euro
  • se il creditore è l’Agenzia delle Entrate il pignoramento potrà avvenire solo per un decimo se non supera le 2.500 euro, per un settimo se è compresa tra 2.500 e 5.000 euro e per un quinto se la pensione supera i 5.000 euro.

Infine, tranne nel caso in cui il debitore sia un privato, come ad esempio un istituto di credito, la casa non può essere pignorata, purché sia abitata con regolare residenza, non rientri nella categoria delle case di lusso e non risulti essere diversa dalla prima casa.