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Ferie non godute? Finiscono in busta paga, ecco come

ferie diritto del lavoratore
Ferie non godute in busta paga – solofinanza.it
Le ferie sono un periodo di vacanza riconosciuto come diritto nella Costituzione e per garantire la salute del lavoratore non possono essere trasformate in denaro, tuttavia esistono dei casi limite in cui le ore accumulate vengono monetizzate in busta paga.

Tutte le persone hanno diritto ad un lavoro, così come tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di pausa per rigenerare mente e corpo. La monetizzazione delle ferie quindi è un procedimento che non avvantaggia né datore di lavoro né dipendente e non dovrebbe essere ammissibile.

Quando può avvenire la monetizzazione delle ferie

Nella maggior parte dei contratti regolari il lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie durante l’arco dell’anno lavorativo e generalmente vengono concordati con il datore di lavoro così da permettere che l’azienda non perda produttività.

Questi periodi di ferie pagate servono a tutelare la salute del lavoratore, permettendogli di ricaricare le energie e di abbassare i livelli di stress accumulati durante i mesi di lavoro. Le ferie sono così importanti da essere un vero e proprio diritto sancito dalla Costituzione e non è ammissibile alcuna forma di manipolazione delle stesse. Proprio per questo la monetizzazione delle ferie rappresenta un caso limite che non deve diventare usanza comune tra datore di lavoro e lavoratore.

I casi in cui può avvenire questa procedura riguardano:

  • l’interruzione del rapporto di lavoro prima del godimento delle ferie, dove il lavoratore dipendente vede interrotto il proprio contratto prima dell’arrivo delle date destinate alle ferie
  • ferie non godute maturate durante contratti lavorativi a termine con durata inferiore ad 1 anno
  • quando il CCNL prevede un periodo di astensione lavorativa superiore al minimo imposto per legge, cioè 4 settimane, ed il lavoratore non ne usufruisce.
ferie monetizzate
Ferie, diritto dei lavoratori – pixabay

Come vengono pagate le ferie in busta paga

Come stabilito dal D.Lgs. 66/2003 la durata minima delle ferie è di 4 settimane all’anno, di cui 2 settimane godute in maniera continuativa ed altre due anche in maniera frazionata entro 18 mesi dalla maturazione.

Per quanto sia una prerogativa irrinunciabile, esistono i casi sopracitati in cui si può ricevere un’indennità sostitutiva, ricevendo una retribuzione relativa alle ore di ferie non godute. Il pagamento non comprende maggiorazioni come gli straordinari od i festivi, a meno che non sia esplicitamente indicato nel contratto.

Nel caso in cui il datore di lavoro adotti questa metodologia in maniera sistematica può andare incontro a sanzioni più o meno pesanti, con importi che vanno:

  • da 400 a 1.500 euro nel caso in cui la violazione coinvolga più di 5 lavoratori oppure sia stata ripetuta per almeno due anni
  • da 800 a 4.500 euro nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano 10 o più, oppure se il mancato godimento si è verificato per almeno 4 anni.

In più, potrà essere denunciato dal lavoratore per richiedere i danni biologici ed esistenziali subiti a causa del mancato godimento delle ferie maturate.