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AdE: pignoramento, ipoteca o fermo quando scattano con le nuove leggi

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Pignoramento, ipoteca e fermo da parte dell’Agenzia delle entrate sono soggetti a regole differenti. Esaminiamo la normativa in vigore.

La motivazione alla base del pignoramento, dell’ipoteca o del fermo 2022 è comune: il mancato pagamento dei debiti da parte del contribuente.

Quando scatta il pignoramento o l’ipoteca con le nuove leggi

La motivazione alla base del pignoramento, dell’ipoteca o del fermo 2022 è comune: il mancato pagamento dei debiti da parte del contribuente. Ecco quindi che sulla base dei debiti iscritti a ruolo e contenuti nelle cartelle esattoriali, l’Agenzia delle entrate può applicare misure cautelari ai contribuenti morosi. Tuttavia non dispone di piena libertà di scelta.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore.

L’atto deve contenere oltre all’ingiunzione al debitore, l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto. L’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice; la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente.

Il pignoramento viene eseguito dall’ufficiale della riscossione il verbale del pignoramento notificato al debitore con consegna di copia del verbale. In ogni caso non può essere eseguito prima che decorrano 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e perde efficacia trascorsi 200 giorni senza l’effettuazione del primo incanto.

Quando scatta l’ipoteca per l’Agenzia delle entrate

L’ipoteca su uno o più immobili scatta se il debito iscritto a ruolo è maggiore del tetto di 20.000 euro. Sono quindi stati rimodulati i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni in un decimo se lo stipendio o la pensione sono inferiori a 2.500 euro. Un settimo se l’importo è tra i 2.500 e i 5.000 euro. Un quinto per importi superiori a 5.000 euro. Prevista poi una serie di modifiche relative all’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive da esercitare per la riscossione coattiva delle somme.

In particolare si segnala il divieto di pignoramento della prima e unica casa in cui il debitore risiede anagraficamente, con eccezione delle dimore di lusso. La possibilità di pignoramento sugli altri immobili solo per debiti superiori a 120.000 euro, dopo 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca. L’impignorabilità dei beni strumentali all’attività d’impresa. Il divieto di iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli utilizzati per svolgere l’attività o professione. L’impignorabilità dell’ultimo stipendio o pensione sul conto corrente del debitore.

Quando scatta il fermo per l’Agenzia delle entrate

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L’Agenzia delle entrate può disporre il fermo amministrativo previo invio di un preavviso di 30 giorni per consentire al contribuente di avere altro tempo per decidere come regolarizzare la sua posizione. Nessun fermo auto invece può essere iscritto se si dimostra che il veicolo è necessario per lo svolgimento della professione dell’attività di impresa oppure è utilizzato per finalità assistenziali.

Per tutto il periodo in cui è valido il fermo amministrativo, il veicolo non può essere rottamato e il Pubblico registro automobilistico non può radiare l’auto sottoposta a fermo. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate può essere impugnato con una delle seguenti modalità. Davanti al giudice tributario se il credito riguarda l’omesso versamento di tasse o sanzioni. Al giudice di pace se di mezzo c’è il mancato pagamento di multe per infrazione a una delle norme contenute nel Codice della strada. Alla sezione lavoro del tribunale ordinario se alla base del provvedimento c’è il mancato pagamento dei contributi previdenziali.