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Come muoverti se decidi di imprestare la casa ad un parente o amico: la legge non ammette errori

Casa in prestito ai familiari
Case in prestito e comodato – la normativa.
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Cosa accade se metti a disposizione la tua abitazione a un parente o amico?

Quando ci si trasferisce in una nuova abitazione la prima cosa a cui si pensa è quella di firmare il regolare contratto di locazione, almeno quando si tratta di affitto. Difficile che però che ci si ponga il problema di cosa avvenga o di come comportarsi nel caso vogliamo prestare casa a qualcuno.

Difatti nella nostra idea di prestito, che può durare dai pochi giorni o mesi e anni addirittura, non si va mai a posizionare il pensiero del mettere su carta quanto abbiamo amichevolmente concordato con un membro della nostra famiglia. Ma è davvero possibile “prestare” luoghi come le case? In effetti ci sono molti fattori da considerare.

Cosa prevede la legge riguardo a prestiti e comodato.

Un tempo il riferimento normativo per casi del genere era regolamentato dalla vecchia Legge n. 59 del 1978, e nello specifico l’articolo 12 prevedeva che in caso di prestito a una terza persona di un’abitazione, questo passaggio andava segnalato alla Questura.

Dunque l’organo di pubblica sicurezza doveva essere informato al fine di poter collocare legalmente i cittadini in uno specifico luogo. Questo valeva sia in caso di contratto di locazione, quindi a proposito di un vero affitto, sia nel caso di un utilizzo di dimora solo ai fini temporanei.

Bisogna dunque considerare l’istituto del comodato d’uso, una pratica che consiste nell’usufruire di un bene senza acquistarlo o prenderlo in affitto. I due soggetti semplicemente si accordano sul bene da scambiare sotto forma di prestito.

Gli aggiornamenti normativi del 2011 hanno però mutato la normativa. Il Decreto Lgs. n. 23/2011 grazie all’articolo 3 ha semplificato le cose. L’obbligo consiste ormai nella registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate, il che rende dunque superfluo il passaggio con la Questura.

Un’ulteriore semplificazione sta nella differenziazione che si fa tra:

  • contratto di locazione – ha una durata di minimo 30 giorni e comporta l’obbligo della succitata registrazione;
  • comodato d’uso, il quale non ha obblighi di registrazione.

La comunicazione agli organi di sicurezza cittadini avviene ancora solo nel caso in cui si stia concedendo un usufrutto inferiore a 30 giorni, poiché in quel caso, non essendovi obbligo di registrazione all’AdE, la Questura sarà l’unica a ricevere l’informazione per una questione di sicurezza.

Ulteriore caso in cui si rende necessario informare la Questura è quello di locazione a cittadini stranieri non europei, sempre per questioni di sicurezza.

Sportello dell'Agenzia delle entrate
Una sede dell’Agenzia delle entrate – qui o online si possono registrare i contratti.
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Comodato d’uso gratuito e registrazione.

Nel 2018 il Decreto Legislativo 113 ha chiarito che anche il comodato d’uso gratuito di una casa deve essere soggetto a comunicazione alla Questura, in quanto esso, sebbene non preveda un canone da pagare, comporta comunque l’uso esclusivo di un intero immobile da parte di una terza persona ed è opportuno lasciarne una traccia.

Infine non si dimentichi che in caso di necessità di intimare a qualcuno di abbandonare la nostra abitazione, avremo bisogno che il contratto di riferimento sia stato opportunamente registrato, al fine di poter muovere un’azione legale contro il soggetto in questione.