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Mantenimento dei figli, fino a quando si dovrà provvedere al suo pagamento

assegno mantenimento
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Quando si è felicemente sposati difficilmente si pensa agli obblighi monetari da adempiere nei confronti dei figli, le cose cambiano quando, da separati, un genitore deve provvedere al pagamento del mantenimento.

Nel momento in cui una coppia con figli si separa, entrano in gioco dei doveri a cui i genitori non possono sottrarsi e tra questi è compreso proprio l’assegno di mantenimento, ma fino a quando si è obbligati a pagare mensilmente la somma imposta dal giudice?

Negli anni le sentenze di divorzio difficilmente stabilivano a priori un termine ultimo per il pagamento dell’assegno di mantenimento in quanto le situazioni familiari sono tutte uniche e quindi sarebbe risultato impossibile creare una regola valida per tutte le famiglie separate. Le condizioni della separazione e del divorzio vengono infatti riviste periodicamente per venire incontro alle nuove necessità (in primo luogo) dei figli e poi dei genitori.

Poiché il mantenimento non può durare in eterno si possono prendere d’esempio le numerose sentenze emesse dalla Corte Suprema che si sono espresse proprio su questo punto. Il limite scelto nella media si attesta intorno ai 34-35 anni del figlio ma l’età può variare molto a seconda delle scelte intraprese da quest’ultimo, come ad esempio l’interruzione del percorso di studi.

Considerata la confusione su questo tema a livello legislativo, la Cassazione ha recentemente messo un punto almeno sul limite di età oltre il quale l’assegno di mantenimento non sarà più un obbligo per il genitore. Tale soglia è stata stabilita a 34 anni nel caso in cui il figlio sia in stato di inoccupazione.

Quando si perde il diritto di mantenimento da parte del genitore

L’età tuttavia non è l’unico limite imposto dalle ultime sentenze, infatti la questione è molto più spinosa ed anche se il diritto al mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale non può superare i 35 anni di età del figlio, esistono molte condizioni che anticipano la perdita dell’assegno mensile da parte del genitore abbiente.

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Più nello specifico, il figlio perde il diritto al mantenimento se:

  • decide di interrompere gli studi ma non si impegna nella ricerca di un lavoro
  • non dimostra impegno nello studio, anche se non esiste un obbligo su una votazione minima
  • trova lavoro ma poi lo perde, sia a seguito di licenziamento che di dimissioni volontarie
  • ha terminato gli studi ma non ha intenzione di cercare un lavoro in maniera attiva
  • rifiuta offerte di lavoro senza una motivazione valida, anche se non corrispondono alle esperienze legate al percorso di studi