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Il TFR e il TFS possono essere pignorati? Cosa prevede la Legge per chi riceve la buonuscita, ma ha contratto debiti

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La liquidazione rappresenta il frutto di anni di lavoro, per cui, in molti si chiedono in caso di debiti, TFS e TFR possono essere pignorati. Vediamo cosa prevedono le nuove regole.

Il Trattamento di Fine Servizio, anche conosciuto come TFS, è l’indennità riconosciuta ai dipendenti pubblici statali alla fine del rapporto. Va specificato, che il TFS viene corrisposta in caso di statali assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001. Mentre, in caso di assunzioni successive a questa data, viene riconosciuto il TFR.

Il TFR o Trattamento di fine Rapporto è parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro al proprio lavoratore subordinato, differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ad ogni modo, la cosiddetta liquidazione, in molti casi, rappresenta il frutto di anni di lavoro. Per cui, in molti si chiedono se in caso di debiti, possa essere soggetta a pignoramento. Ecco cosa prevede la legge in merito.

Il TFR e il TFS possono essere pignorati? Ecco cosa prevede la Legge

La cessazione di un rapporto di lavoro, che sia per licenziamento, dimissioni o pensionamento, comporta il riconoscimento del TFS o del TFR. Questo in base ai criteri che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti. Ad ogni modo, la buonuscita rappresenta il frutto di anni di lavoro, ma qualora siano stati contratti dei debiti da parte del beneficiario è possibile che ne venga richiesto il pignoramento? Ebbene, stando a quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 19708/2018 della Sesta Sezione Civile), in caso di debiti insoluti con il Fisco del beneficiario del TFS o del TFR, questi possono essere pignorati.

Nello specifico, è stabilito che “le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’INPS ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono a un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità con la conseguenza che le stesse sono pignorabili”.

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Questo significa che, il creditore, che sia lo Stato, Enti regionali, comunali, società finanziarie, banche, privato cittadino e così via, può procedere con il pignoramento del Trattamento di Fine Rapporto o del Trattamento di Fine Servizio, al fine di soddisfare il proprio credito. Chiaramente, il provvedimento può essere attivato solamente quando TFR e TFS siano diventati esigibili.
Ad ogni modo, il legislatore prevede che l’atto di pignoramento rispetti determinati limiti. I limiti stabiliti dalla legge per il pignoramento del Trattamento di Fine Servizio e del Trattamento di Fine Rapporto sono nella misura del 20% della buonuscita. Cioè di un quinto.