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Pensioni, quando non possono essere pignorate? Ecco cosa prevede la Legge in Italia

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Il legislatore prevede una soglia minima sotto la quale vige il divieto di pignoramento delle pensioni. Ecco tutti i dettagli.

La legge in Italia, prevede che le pensioni di importo inferiore ad una certa soglia non possono essere oggetto di pignoramento. In particolare, a partire dal 22 settembre 2022, in seguito al Decreto Aiuti Bis convertito in Legge, vige il divieto di pignoramento delle pensioni al di sotto dei 1000 euro, anziché dei precedenti 750 euro. Dunque, un innalzamento del tetto di impignorabilità di 250 euro.

In buona sostanza, gli importi riconosciuti a titolo di pensione, di indennità valide come pensione o di altri assegni di quiescienza non possono essere pignorati per una somma pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, ovvero, fino a mille euro.

Questo significa che può essere oggetto di pignoramento solo la quota sopra i mille euro, ma secondo quanto stabilito da specifici dettami di legge, sempre nel limite di un quinto dell’eccedenza.

Pignoramento pensioni: cosa prevede la Legge in Italia

Come abbiamo anticipato, in seguito alla conversione in Legge del Decreto Aiuti Bis, dal 22 settembre 2022, è stato alzato il tetto dell’impignorabilità delle pensioni, passando dai precedenti 750 euro agli attuali mille euro. Stando alla legge all’articolo 545 del Codice di Procedura Civile, così come modificato dal decreto iuti bis convertito, l’impignorabilità delle pensioni è uguale “all’ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1000 euro”. In altre parole, le pensioni di importo inferiore a mille euro, non possono essere oggetto di pignoramento.

Al contrario, può essere pignorata la quota al di sopra dei mille euro, ma in specifiche modalità e nei limiti stabiliti dal legislatore al comma 3 – 4 e 5 dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile. In sintesi, è ammesso il pignoramento della pensione in caso di crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Presidente del tribunale o da un giudice delegato. Invece, in caso di tributi dovuti allo Stato, agli enti locali come Province e Comuni, o per altri creditori, la pignorabilità è ammessa nella misura di un quinto della parte eccedente i 1000 euro.

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Facendo un esempio pratico, in caso di un trattamento pensionistico di 1.500 euro, sono considerati pignorabili solo i 500 euro eccedenti per un quinto, oltre la soglia stabilita per legge. Questo significa che vengono trattenuti a titolo di pignoramento 100 euro. Discorso diverso per la soddisfazione dei crediti alimentari. In questo caso, i parametri sono stabiliti dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato.