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Autovelox, come riconoscere quelli finti: in Italia è pieno

Autovelox
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Vediamo come riconoscere gli autovelox finti sparsi in giro per l’Italia e cosa dice il Codice della Strada su questa tematica piuttosto importante

La questione degli autovelox fasulli nel nostro paese non è una novità degli ultimissimi anni. Ha radici un po’ più profonde e ha creato una scia notevole di polemiche e controversie. Uno scenario in cui gli automobilisti non sanno più a cosa credere e per non rischiare appena vedono un qualsiasi dispositivo rallentano.

Chiaramente la prudenza dovrebbe essere utilizzata a priori e non solo per paura di non incappare in spiacevoli multe. Ad ogni modo cerchiamo di capire di più in merito a questa situazione che sta diventando a dir poco logorante per chi è costantemente alla guida.

Autovelox finiti: come capire quali sono e qual è la posizione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

I finti autovelox sono dispostivi composti da un contenitore plastico di diversa forma o colore che viene posizionato ai margini della strada con l’obiettivo di prevenire incidenti e le infrazioni per eccesso di velocità. Ma è lecito utilizzarli? Il Codice della Strada disciplina questo argomento all’articolo 142 comma 6 e 6-bis.

Nello specifico prevede al comma 6 che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati nonché le  registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali come precisato dal regolamento.

Al comma 6-bis invece è previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. A stabilire le modalità di impiego è il decreto del Ministro dei trasporti in accordo con il Ministero dell’interno.

rilevatori
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In virtù di ciò è evidente che questi dissuasori non siano facilmente catalogabili per il Codice della Strada. Non rientrando nella normativa dei rilevatori e della segnaletica stradale sono emerse diverse perplessità che sono state chiarite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti secondo cui i manufatti in questione non inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Regolamento e quindi non possono essere né approvati né omologati. Per questo è vietato usarli ai sensi dell’articolo 45 comma 1 del Codice (D.lgs numero 285/1992). Esiste però un’eccezione ovvero qualora siano utilizzati come contenitore di dispositivi misuratori delle velocità debitamente approvati senza che scaturiscano influenze negative sul funzionamento di questi ultimi.