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Assegnamento di accompagnamento: a chi spetta l’indennità | la legge non lascia dubbi

disabilità
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Scopriamo qual è la legge per l’Assegno di accompagnamento. A chi spetta il beneficio? Da chi viene erogato? Come presentare la domanda? 

Spesso abbiamo sentito parlare di indennità di accompagnamento. Trattasi di un beneficio destinato ad una particolare fetta di cittadini che sono alle prese con delle problematiche piuttosto complesse. A tal proposito esiste una legge che disciplina questo strumento ed è la Legge 11 febbraio 1980, numero 18.

Approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica e promulgata dall’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini questa normativa ha aiutato e non poco le persone. In pratica riguarda l’Assegno di accompagnamento per mutilato ed invalidi civili totalmente inabili a causa di affezioni fisiche e psichiche.

Assegno di accompagnamento: cosa dice la legge e chi può usufruire di questo sostegno

In pratica viene concessa a coloro che hanno un’invalidità al 100% e che sono impossibilitati a deambulare senza il sostegno di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere atti quotidiani della vita. Per chi è ricompreso in queste casistiche lo Stato concede un’indennità di accompagnamento.

Quindi, in virtù di ciò possono usufruirne anche mutilati, invalidi civili e i ciechi assoluti che sono impossibilitati a camminare in maniera autonoma e che quindi non possono svolgere le normali attività della vita quotidiana. Basta semplicemente richiederla all’Inps a patto che si abbia la residenza in Italia. Non vengono presi in considerazione il reddito annuo e l’età.

L’obiettivo di questa indennità è garantire un’erogazione economica volta a permettere a chi si trova in queste situazioni di potersi avvalere di un’assistenza costante e qualitativa. D’altronde per potersi muovere è indispensabile che ci sia sempre una persona a disposizione che possa aiutare il soggetto invalido negli spostamenti.

pensione per disabili
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Per l’anno 2023 l’importo dell’assegno è pari a 527,16 euro (6.325,92 euro annui) esenti da imposizione fiscale e viene corrisposto in 12 mensilità (non è prevista la tredicesima a differenza dell’Assegno mensile di Invalidità). Insieme all’Assegno di accompagnamento si può beneficiare anche della pensione di invalidità, ma solo in presenza di determinati requisiti anagrafici e reddituali.

Passando invece alle incompatibilità, l’assegno non spetta se la persona ha diritto ad analoghi strumenti economici concessi per via del proprio lavoro ad esempio. Chiaramente si può scegliere tra le varie provvidenze economiche, optando per il trattamento più favorevole. In ogni caso la richiesta per l’accompagnamento va presentata all’Inps in via telematica entro 90 giorni dalla data di rilascio del certificato del medico curante, il quale deve accertare il grado di invalidità della persona.