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Quando 15 anni di contributi bastano per la pensione di vecchiaia, magari puoi farcela anche tu

Pensione 15 anni contributi
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È possibile richiedere la pensione di vecchiaia se la contribuzione versata è pari a soli 15 anni? In alcuni casi sì, vediamo quali sono e come fare per avere il trattamento previdenziale.

Ecco quali sono le condizioni fondamentali per ottenere il trattamento previdenziale in anticipo per autonomi e dipendenti. Scopri subito se puoi avere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi.

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione, chi può averla

Per rispondere ai tanti cittadini che desiderano lasciare il mondo del lavoro usufruendo della pensione di vecchiaia senza arrivare ai classici 20 anni di contributi versati, riportiamo un quesito e relativa risposta. Tali domande e soluzioni sono state prese dall’inserto L’Esperto incluso nel Il Sole 24 Ore di aprile.

In questo numero dell’Esperto è stata posta una domanda riguardo la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi. Il lavoratore richiede un chiarimento, specificando che è riuscito a ottenere la possibilità di versare una certa quantità di contribuzione volontaria che prevede una decorrenza dal 1 febbraio 1991.

L’Esperto ha risposto che, solitamente, si pensa che i lavoratori dipendenti e i professionisti autonomi iscritti al regime di assicurazione generale obbligatoria AGO, possano ottenere l’assegno pensionistico con meno anni di contribuzione. Questo è possibile solo se si è ottenuta l’autorizzazione a versare contributi volontari prima del 31 dicembre 1992.

Pensione contributi 15 anni
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Pensione con meno di 20 anni di contributi, le normative

La risposta dell’esperto continua dicendo: “come precisato dall’Inps al punto 2, lettera b, della circolare 16/2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs 503/1992, che ha elevato i requisiti per la pensione di vecchiaia da15 a 20 anni di contributi, il successivo comma 3 ha stabilito che tale elevazione dei requisiti non si applica, tra gli altri, nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) che, anteriormente al 31 dicembre 1992, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al Dpr 1432/1971 e successive modificazioni e integrazioni”.

Inoltre, come si può leggere sull’inserto de Il Sole 24 ore, la circolare Inps precisa che “per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data”