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Cani in condominio: quali regole bisogna seguire per convivere serenamente con tutti

Cani a spasso
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Quando si possiede un cane in condominio è necessario rispettare alcune disposizioni importanti nell’interesse collettivo. Vediamo cosa è concesso e cosa no

La presenza dei cani nei condomini è sempre più alta e con la nuova riforma sulla tematica (Legge 220/2012) non si può più vietare ai singoli condomini di prenderne uno nel proprio appartamento (nuovo articolo 1138 codice civile, ultimo comma). Un provvedimento quest’ultimo fortemente voluto dal ministro Brambilla che da sempre si prodiga per la causa animale.

Ciò però non significa che gli amici pelosetti e i loro padroni possono fare come credono. Devono comunque vivere nel rispetto di alcune regole per consentire anche a coloro che non hanno cani e che ne sono intimoriti di poter vivere serenamente la propria quotidianità all’interno dell’edificio in cui abitano.

Diritti e doveri dei cani e dei loro padroni all’interno del condominio

La situazione però cambia se si vive in affitto. Il proprietario può specificamente vietare al conduttore il possesso di animali. Ciò però può avvenire a patto che tale clausola sia inserita nel contratto. Detto ciò il padrone deve vigilare sul proprio cane affinché non arrechi danni ad altri e non sporchi le aree comuni.

Qualora sia presente un giardino condominiale il cane può passeggiare tranquillamente a patto che abbia il guinzaglio corto che non deve essere più lungo di 1,50 metri. Capitolo museruola. Il proprietario teoricamente dovrebbe sempre tenerla con sé e farla indossare in caso di necessità. Ad esempio in ascensore andrebbe sempre messa. Chiaramente su questo aspetto si può discutere tranquillamente con gli altri condomini visto che si tratta di un qualcosa di brutale e non propriamente carino.

Qualsiasi delibera condominiale che imponga restrizioni agli amici pelosetti è annullabile presentando ricorso al tribunale entro un mese. Un caso emblematico è quello che impedisce al cane di entrare in ascensore.

barboncino
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Il condominio può chiedere l’estromissione del cane solo in specifiche circostanze come ad esempio la mancanza di igiene o di patologie dell’animale. Queste però devono essere appositamente documentate o dall’Asl o da veterinari privati. La nuova legge comunque lascia spazio ad alcuni casi non propriamente chiari.

Infatti la definizione di animale domestico ricomprende sicuramente cani e gatti, ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda furetti, conigli e cincillà. Il condominio può invece apporsi agli animali esotici come serpenti ed iguane. Questi però sono casi estremi e che andrebbero comunque ben ponderati visto che adottare questi animali significa rimuoverli dal proprio habitat naturale per riporli in una teca di vetro.