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Anticipo Tfr: quando si può richiedere una parte della liquidazione

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Avere il Tfr, il trattamento di fine rapporto, è possibile, ma solo a determinate condizioni. Ecco come funziona l’anticipo tfr e quando si può richiedere.

Può capitare di avere bisogno di liquidità, magari per finanziare una grossa spesa improvvisa. In questo caso, una soluzione da prendere in considerazione può essere l’anticipazione del Tfr, ovvero, il trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto, anche conosciuto come liquidazione, è la somma di denaro che spetta al lavoratore alla cessazione di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal motivo che ha portato all’interruzione dello stesso. Ogni lavoratore, negli anni di attività, matura e accantona mensilmente e in base a una dettagliata disciplina normativa, una porzione di retribuzione, che gli viene poi riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro. Nell’attuale testo dell’art. 2120 c.c. si legge: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto”.

Tuttavia, il Tfr può essere richiesto anche prima che venga interrotto un rapporto lavorativo, a patto che, siano rispettate determinate condizioni. Vediamo quando si può richiedere l’anticipo del Tfr.

Quando si può richiedere l’anticipo del Tfr

L’anticipo del Tfr è un diritto sancito dal Codice Civile, ma è possibile ottenere prima parte della liquidazione solo a determinate condizioni. Nello specifico, il lavoratore dipendente può avanzare la richiesta di anticipazione del Tfr, dopo 8 anni di rapporto di lavoro non interrotto.

Inoltre, deve essere rispettato un vincolo ben preciso: la richiesta può essere fatta solo nella misura massima del 70% rispetto al fondo accantonato e solo per coprire spese urgenti rigorosamente documentate. Le spese per cui è possibile richiedere prima parte della liquidazione sono:
• le spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche;
• l’acquisto della prima casa, per sé o per i figli;
• le spese da sostenere nei periodi di astensione facoltativa per congedo parentale;
• le spese per congedi di formazione.

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Ad ogni modo, è bene sapere che sebbene sia possibile avanzare la richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto, il datore di lavoro non è obbligato a corrisponderlo, se le richieste superano una certa soglia di dipendenti (4% della forza lavoro e 10% degli aventi diritto). Inoltre, l’anticipo del trattamento di fine rapporto può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto lavorativo e l’importo riconosciuto, viene poi detratto dalla liquidazione spettante a fine rapporto.