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Anticipo TFR, quando può essere richiesto e quando no

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Da più di trent’anni, il trattamento di fine rapporto ha sostituito l’indennità di anzianità, eppure non tutti conoscono bene le basi giuridiche che lo regolano.

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è l’importo riconosciuto alla conclusione di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal motivo. L’articolo 2120 del Codice Civile stabilisce che “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto ad un Trattamento di Fine Rapporto”. Dunque, il TFR viene e riconosciuto al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, che avvenga per pensionamento, dimissioni o licenziamento.

Il trattamento viene determinato moltiplicando l’importo mensile della retribuzione per ciascun anno di servizio. In buona sostanza, l’accantonamento è pari a uno stipendio aggiuntivo all’anno, divisa per 13,5. Come abbiamo anticipato, il Codice Civile prevede che il TFR accumulato può essere ricevuto al momento della conclusione del rapporto, ma in pochi sanno che questo tipo di retribuzione si può ricevere anche parzialmente, attraverso un anticipo legato a precise motivazioni.

Vediamo di seguito quando può essere richiesto l’anticipo TFR e quando no.

Anticipo TFR: quando può essere richiesto

Come disciplinato all’articolo 2120 del Codice Civile, il lavoratore dipendente può richiedere un anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, a patto che vengano rispettate determinate condizioni. Innanzitutto, va specificato che l’anticipo può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e per un importo non superiore al 70 per cento dell’accantonamento. In più, è possibile farne richiesta solo una volta trascorsi almeno 8 anni di servizio. Come recita il comma 8 dell’articolo in esame: “Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta”.

Il 2120 C.C. stabilisce, inoltre, che il lavoratore possa fare richiesta di anticipazione del TFR solo per determinate necessità. I motivi devono essere legati alla necessità di sostenere spese sanitarie di carattere straordinario riconosciute dalle competenti strutture pubbliche, che attestino il reale bisogno e la cifra da sostenere. La motivazione può essere legata anche alle spese da sostenere per l’acquisto della prima casa, oppure da sostenere durante i congedi di maternità, o per formazione.

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E’ importante tener presente che ci sono delle condizioni anche dal punto di vista aziendale. Infatti, possono essere soddisfatte le richieste solo per il 10 per cento dei lavoratori che hanno diritto e comunque non oltre il 4 per cento del totale dei dipendenti. Sono escluse dall’obbligo di anticipazione del TFR anche le aziende con meno di 25 dipendenti e quelle in crisi.